LO STATUTO
E’ costituita con Sede in Salò piazza Sergio Bresciani 13, la “Banda Cittadina di Salò – Gasparo Bertolotti”.
L’Associazione ha come scopo l’esecuzione di concerti, parate e di musica in genere nonchè ogni altra attività atta alla promozione della cultura musicale dei cittadini.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
I SOCI
Ricoprono la qualifica di soci tutti coloro che a domanda ottengono il consenso del Consiglio Direttivo e sottoscrivono la quota sociale. L’attività del socio si concretizza con la partecipazione alle iniziative dell’associazione o semplicemente con il sostegno fattivo e/o economico alle stesse. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno solare ed hanno validità annuale. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’associazione.
L’elenco dei soci è tenuto in un apposito registro costantemente aggiornato da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo e disponibile presso la sede sociale per essere consultato da parte dei soci.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di associato potrà venir meno:
- per decesso, qualora la quota non sia trasferita a causa di morte ad eredi;
- per recesso, che potrà essere comunicato in forma libera;
- per decadenza;
- per delibera di esclusione;
- per indisciplina od indegnità accertate;
Il recesso si verifica quando l’associato presenta le dimissioni da socio. La decadenza si verifica allorchè il socio non rinnova l’adesione versando la prescritta quota associativa annuale.
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia commesso delle infrazioni allo statuto o al regolamento, o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I provvedimenti sono presi dal Consiglio Direttivo e sono inappellabili.
DIRITTO DI VOTO
Ogni socio maggiorenne in regola con il versamento delle quote partecipa all’assemblea con voto deliberativo ed è portatore di un voto singolo a norma dell’art. 2532 del C.C. E’ ammesso il diritto di voto per delega da conferirsi ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
L’Associazione attua le sue finalità con l’attività diretta dei soci e con i contributi sia dei soci che di enti pubblici e privati.
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo nonchè i Revisori dei Conti.
L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità al presente Statuto e alla legge, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
Deve essere convocata mediante esposizione di apposito avviso nei locali di entrata della sede sociale da effettuarsi almeno otto giorni prima della data stabilita per l’assemblea stessa. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza. Ad eccezione di quanto stabilito alla lettera g)- essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il contenuto delle deliberazioni assembleari ed il Bilancio o rendiconto annuale saranno resi noti agli Associati mediante pubblica esposizione nei locali di entrata della sede sociale.
Si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio o conto economico entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale (cioè al trenta aprile di ogni anno).
Si riunisce sia in via ordinaria che straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo e per esso il Presidente, lo reputi opportuno e quando necessario ai sensi di legge. L’Assemblea degli Associati, straordinaria, può essere richiesta con lettera raccomandata firmata da un terzo dei soci indirizzata al Consiglio Direttivo, che dovrà convocarla entro dieci giorni facente fede il timbro postale.
L’Assemblea:
- formula le direttive generali del programma dell’Associazione, che vengono poi attuate dal Consiglio Direttivo;
- elegge alle scadenze o quando necessario i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali contributi associativi;
- a maggioranza dei due terzi più uno, approva le modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni ed è composto da 11 membri:
- definisce e attua il programma dell’Associazione;
- prende tutte le iniziative utili per il concreto realizzo delle direttive generali dell’Assemblea;
- delibera, dopo un ragionevole periodo di prova, allo scopo della reciproca conoscenza, l’immissione nell’organico dei nuovi soci strumentisti;
- amministra eventuali fondi dell’Associazione;
- propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto;
- nomina fra i suoi membri, qualora la nomina non sia stata fatta dall’Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- stabilisce la ripartizione dei compiti tra i vari componenti del Consiglio, predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- si riunisce per tradizione una volta al mese ed ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o su domanda di almeno tre Consiglieri.
Con riferimento alle norme per le elezioni delle cariche, si precisa che almeno sei degli undici componenti del Consiglio direttivo dovranno essere strumentisti in organico.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione e presenta all’Assemblea il rendiconto o consuntivo delle gestioni annuali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. Il Segretario collabora con il Presidente e redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente nella redazione del conto economico: tiene la contabilità dell’Associazione.
I Revisori dei Conti controllano il bilancio consuntivo ed il preventivo.
E’ fatto tassativo divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere decretato solo dall’Assemblea Straordinaria degli Associati con maggioranza dei due terzi dei presenti e per giusta causa. In caso di suo scioglimento, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità , sentito l’organismo di controllo di cui alle art.3 comma 190 della L.23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.